A seguito di diverse segnalazioni provenienti da parte dei nostri Clienti, in merito a presunte irregolarità sulle informazioni contenute nelle confezioni dei prodotti commercializzati in forza del disposto di cui al D.Lgs n. 6 del 2016, riteniamo opportuno chiarire alcuni equivoci insorti nell’applicazione della normativa vigente rispetto alle indicazioni obbligatorie nel settore che ci occupa.
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Come è noto l’articolo 21 del D.lgs n. 6/2016, all’articolo 9 dispone che le confezioni unitarie e l'eventuale imballaggio esterno delle sigarette elettroniche e dei contenitori di liquido di ricarica:
a) includono un elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto in ordine decrescente di peso e un’indicazione del contenuto di nicotina del prodotto e della quantità rilasciata per dose, il numero del lotto e una raccomandazione che inviti a tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini;
b) fatte salve le disposizioni di cui alla lettera a), non includono elementi o caratteristiche di cui all’articolo 14, ad eccezione dell'articolo 14, comma 1, lettere a) e c), riguardante le informazioni sul contenuto di nicotina e sugli aromi;
c) recano la seguente avvertenze relativa alla salute: «Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un’elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori.»
Appare evidente la ratio sottesa alle prescrizioni normative citate che, ai fini della salvaguardia della salute e della corretta informazione di prodotto, impongono l’elencazione degli ingredienti contenuti e l’avvertenza di cui alla lettera c) sugli effetti della nicotina.
Il tenore della disposizione normativa, tuttavia, postula che il prodotto debba, necessariamente, contenere nicotina: da ciò deriva l’obbligo espresso di informazione sia sulla relativa presenza “contiene nicotina”, sia sugli effetti della stessa “crea un’elevata dipendenza”, sconsigliandone l’uso ai non fumatori.
In realtà, come è ben noto, il settore merceologico di riferimento è caratterizzato, soprattutto, dalla presenza di sigarette elettroniche sprovviste di qualsiasi forma di liquido e di contenitori di liquidi di ricarica senza la presenza di nicotina tra gli ingredienti.
L’apparente lacuna normativa deve essere colmata dall’interprete, che è tenuto ad applicare la norma nel rispetto non solo del dato letterale, ma anche attraverso una lettura logica e sistematica del testo, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile.
In tale prospettiva va colto il senso della tutela apprestata che pone particolare rilevanza alle informazioni essenziali da trasmettere al consumatore circa la presenza di sostanze potenzialmente nocive, secondo la logica assunta dal Legislatore quale motivo determinante la prescrizione di legge.
Inutile dire che in assenza di nicotina all’interno del prodotto non è accettabile alcuna ipotesi che imponga di apporre sul contenitore false informazioni posto che, nella logica testé esposta, va sempre salvaguardato il principio sacrosanto di corretta e veritiera informazione a tutela del consumatore.
Per tale motivo, la nostra Società garantirà sempre la corretta informazione di prodotto, verificando prima della messa in commercio che tutte le confezioni riportino fedelmente quanto in esse effettivamente contenuto, evitando di ingenerare equivoci o, peggio, fornire false rappresentazioni.
09-02-2022
GLOWELL s.r.l.